È possibile circolare con pneumatici invernali in estate?
Va ricordato che da sempre è consentito, «nel periodo stagionale di riferimento», l’uso di pneumatici di tipo M+S con codici di velocità inferiori rispetto a quelli riportati in carta di circolazione. Si tratta di una deroga, rispetto alla regola generale che prevede che i pneumatici montati su un veicolo, debbano sempre avere caratteristiche prestazionali uguali o superiori a quelle indicate in carta di circolazione. L’eccezione aveva dato luogo ad interpretazioni diverse e ad un uso generalizzato per tutto l’anno di questi pneumatici non di serie.
Il Ministero dei Trasporti, con la circolare numero 1049 del 17 gennaio 2014, ha quindi chiarito che chi monta pneumatici di tipo M+S, con codice di velocità inferiore a quanto indicato in carta di circolazione, può viaggiare dal 15 ottobre al 15 maggio. Pertanto viene concesso un mese, prima e dopo la vigenza delle ordinanze, per effettuare il rimontaggio dei pneumatici di tipo estivo, ovvero con caratteristiche prestazionali di serie. Di conseguenza, a partire dal 16 maggio e sino al 14 ottobre, non è consentita la circolazione con pneumatici M+S con codici di velocità inferiori a quelli riportati in carta di circolazione. Chi utilizza invece pneumatici con codici di velocità uguali o superiori a quelli riportati sulla carta di circolazione può viaggiare tutto l'anno senza incorrere in sanzioni.
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